(Allegato-articolo XI)
 
                             ARTICOLO XI 
Soluzione  delle  controversie  fra  gli  Investitori  e   le   Parti
                             Contraenti 
 
  1. Ogni  controversia  sorta  fra  una  delle  Parti  Contraenti  e
l'investitore  dell'altra  Parte  Contraente  relativamente   ad   un
investimento, ivi compresa una controversia  concernente  l'ammontare
di un  indennizzo,  sara'  risolta,  per  quanto  possibile,  tramite
consultazione e negoziato. 
  2. Nel caso in cui l'investitore e un ente  dell'una  o  dell'altra
Parte Contraente abbiano stipulato un accordo  d'investimento,  sara'
applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento. 
  3. Se la controversia non puo'  essere  risolta  come  previsto  al
paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi  alla  data
della richiesta scritta  di  soluzione,  l'investitore  in  questione
potra' sottoporre la controversia a sua scelta: 
  a)  al  Triburlale  della  Parte  Contraente  avente  giurisdizione
territoriale; 
  b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento  in
materia di  arbitrato  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);  la  Parte  Contraente
ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere  sottoposta  a
tale arbitrato; 
  c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie  in
materia  d'investimenti  ai  fini  dell'attuazione  della   procedura
d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla  soluzione
delle controversie in  materia  d'investimenti  fra  lo  Stato  ed  i
cittadini dell'altro Stato del 18 marzo l965, se o non appena le  due
Parti contraenti vi avranno aderito. 
  4. Ai sensi del paragrafo 3,  lettera  b,  del  presente  Articolo,
l'arbitrato  verra'  condotto  in   conformita'   con   le   seguenti
disposizioni: 
  il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri, qualora  essi
siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere
la cittadinanza di  Stati  che  abbiano  relazioni  diplomatiche  con
entrambe le Parti Contraenti, nominati dal  Presidente  dell'Istituto
Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualita' di  Autorita'
preposta alla nomina. L'Arbitrato si  svolgera'  a  Stoccolma/Parigi,
tranne nel caso in cui le  Parti  in  causa  non  abbiano  concordato
diversamente.  Nel  pronunciare  la  sua  decisione,   il   Tribunale
Arbitrale applichera' le disposizioni del presente Accordo nonche'  i
principi di  diritto  internazionale  riconosciuti  dalle  due  Parti
Contraenti.  La  decisione  arbitrale  nel  territorio  delle   Parti
Contraenti sara' attuata in conformita' alle rispettive  legislazioni
nazionalil e alle Convenzioni internazionali in materia di  cui  esse
sono Parte. 
  5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via
diplomatica  qualsiasi  questione  relativa  ad  una   procedura   di
arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando  tali
procedure non saranno state concluse, nonche' nel  caso  in  cui  una
delle Parti Contraenti non  si  sia  conformata  alla  decisione  del
Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel  periodo  stabilito
dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare  in  base
alle norme del diritto internazionale o interno applicabili  al  caso
di specie.