(Allegato-articolo XIII)
 
                            ARTICOLO XIII 
                 Applicazione di altre disposizioni 
 
  1. Qualora  una  questione  sia  disciplinata  tanto  dal  presente
Accordo quanto da un  altro  Accordo  Internazionale  a  cui  abbiano
aderito  le  due  Parti  Contraenti,  ovvero  da  norme  di   diritto
internazionale generale, alle Parti  Contraenti  stesse  ed  ai  loro
investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 
  2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una  Parte  Contraente
agli investitori dell'altra Parte Contnlente, secondo le sue leggi ed
i suoi regolamenti o  altre  disposizioni,  o  secondo  un  contratto
specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, e' piu'
favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il
trattamento piu' favorevole. 
  3.  Successivamente  alla  data  in  cui  l'investimento  e'  stato
effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della  Parte
Contraente,   che   regolamenta   direttamente    o    indirettamente
l'investimento,  non   sara'   applicata   retroattivamente   e   gli
investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di
conseguenza protetti. 
  4.  Le  notrme  del  presente   Accordo   non   limitano   tuttavia
l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  volte   a   prevenire
l'evasione  fiscale  e  l'elusione.  A  questo  scopo,  le  autorita'
competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano  a  fornire  ogni
informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.