ARTICOLO XV Durata e scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1, del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico