(Allegato-articolo XV)
 
                             ARTICOLO XV 
                          Durata e scadenza 
 
  1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni
e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che  una  delle
due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un  anno
prima della data di scadenza. 
  2. Nel caso di un  investimento  effettuato  prima  della  data  di
scadenza, come previsto  ai  sensi  del  paragrafo  1,  del  presente
Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno
in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico