(Allegato-articolo II)
 
                             ARTICOLO II 
             Promozione e protezione degli investimenti 
 
  1. Entrambe le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  gli  investitori
dell'altra Parte  Contraente  ad  investire  nel  loro  territorio  e
riconosceranno tali investimenti, in conformita' alle proprie leggi e
regolamenti. 
  2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno un  diritto
di accesso alle attivita' d'investimento  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente che non sara' meno  favorevole  di  quello  previsto
dall'Articolo III, paragrafo 1. 
  3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un  trattamento
giusto ed equo agli investimenti degli investitori  dell'altra  Parte
Contraente. Entrambe le  Parti  Contraenti  si  accerteranno  che  la
gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il  godimento  o
la cessione degli investimenti effettuati nel loro  territorio  dagli
investitori dell'altra Parte Contraente, nonche'  delle  societa'  ed
imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati,  non  siano
in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 
  4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio
un  quadro  giuridico  capace  di  garantire  agli   investitori   la
continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa  l'osservanza  in
buona fede di tutti gli impegni stipulati nei  confronti  di  ciascun
singolo investitore. 
  5.  Nessuna  delle  Parti  Contraenti  stabilira'  condizioni   per
l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che
potrebbero comportare  l'accettazione  o  l'imposizione  di  obblighi
relativi  alla  produzione  per  l'esportazione   e   che   prevedano
l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 
  6. Conferimento alle sue leggi ed  ai  suoi  regolamenti,  ciascuna
Parte Contraente concedera' ai cittadini dell'altra Parte  Contraente
che si trovano sul suo territorio per un  investimento  regolato  dal
presente Accordo adeguate condizioni di  lavoro  per  lo  svolgimento
delle  loro  attivita'  professionali.  Ciascuna   Parte   Contraente
trattera' nel modo piu'  favorevole  possibile  i  problemi  connessi
all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed  agli  spostamenti  sul  suo
territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente  e  dei
loro familiari. Le societa' costituite  in  base  alle  leggi  ed  ai
regolamenti di una Parte  Contraente  e  che  sono  di  proprieta'  o
controllate dagli investitori  dell'altra  Parte  Contraente  saranno
autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di  alto
livello, indipendentemente dalla nazionalita',  in  conformita'  alle
leggi della Parte Contraente ospitante.