(Allegato-articolo IV)
 
                             ARTICOLO IV 
                   Indennizzo per danni o perdite 
 
  Qualora gli investitori  di  ciascuna  Parte  Contraente  dovessero
subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra
Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto  armato,
stato di emergenza, conflitti civili  o  altri  analoghi  eventi,  la
Parte  Contraente  nel  cui  territorio   l'investimento   e'   stato
effettuato offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o  danni,
a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o  da
altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno  effettuati
in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e  senza
indebito ritardo. 
  Gli investitori interessati avranno comunque  diritto  allo  stesso
trattamento dei cittadini dell'altra  Parte  Contraente  e,  in  ogni
caso,  ad  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello   degli
investitori di Stati Terzi.