(Allegato-articolo V)
 
                             ARTICOLO V 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
 
  1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono  soggetti
ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente,
il diritto di proprieta', il possesso, il controllo  o  il  godimento
degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto  dalla
normativa vigente nazionale o locale  e  dalle  disposizioni  emanate
dalle autorita' giurisdizionali competenti. 
  2 Gli investimenti e le attivita'  connesse  agli  investimenti  di
investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure  o  de
facto, direttamente o  indirettamente,  nazionalizzati,  espropriati,
requisiti  o  assoggettati  a   provvedimenti   aventi   un   effetto
equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i
loro beni  controllati  dall'investitore  sul  territorio  dell'altra
Parte Contraente, salvo  per  finalita'  pubbliche  o  per  interesse
nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di  una
indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non
discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e  procedure
giuridiche. 
  3.  L'equa  indennita'  sara'  equivalente   all'effettivo   valore
commerciale dell'investimento espropriato  immediatamente  prima  del
momento in cui la decisione di nazionalizzare o  di  espropriare  sia
stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficolta'
per constatare l'effettivo  valore  commerciale,  quest'ultimo  sara'
determinato  secondo  i  parametri  di  valutazionle  riconosciuti  a
livello internazionale. L'indennita' sara' calcolata  in  una  valuta
convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data  in
cui la  decisione  di  nazionalizzare  o  di  espropriare  sia  stata
annunciata o resa pubblica ed includera' gli interessi  calcolati  in
base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione
o di esproprio fino  alla  data  di  pagamento;  essa  potra'  essere
liberamente   riscossa   e   trasferita.   Una   volta    determinata
l'indennita', essa sara' pagata senza indebito ritardo ed in tutti  i
casi entro il termine di un mese. 
  4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una joint venture costituita  sul
territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da  pagare
all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto  conto
del valore della quota di tale investitore nella  joint  venture,  in
conformita' ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli
stessi criteri di valutazione di cui  al  paragrafo  3  del  presente
Articolo. 
  5. Un cittadino o una societa' di una delle  due  Parti  Contraenti
che dichiari che i suoi investimenti o  parte  di  essi  siano  stati
espropriati avra' diritto ad  un  tempestivo  esame  da  parte  delle
competenti autorita' giudiziarie o  amministrative  dell'altra  Parte
Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente
avvenuto e in questo caso se  l'esproprio  e  l'eventuale  indennita'
siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al  fine  di
decidere su tutte le questioni inerenti. 
  6. Se, dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non  risultasse
utilizzato in tutto o  in  parte  al  fine  previsto,  il  precedente
proprietario o il  suo/i  suoi  avente/i  causa  avranno  diritto  di
riacquistarlo.  Il   prezzo   dell'investimento   espropriato   sara'
calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla  base  degli
stessi criteri di valutazione adottati al  momento  del  calcolo  del
risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.