ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' giurisdizionali competenti. 2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficolta' per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sara' determinato secondo i parametri di valutazionle riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica ed includera' gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento; essa potra' essere liberamente riscossa e trasferita. Una volta determinata l'indennita', essa sara' pagata senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di un mese. 4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da pagare all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture, in conformita' ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. 5. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennita' siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 6. Se, dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.