(Allegato-articolo VIII)
 
                            ARTICOLO VIII 
                            Trasferimenti 
 
  I trasferimenti di cui agli  Articoli  IV,  V,  VI  e  VII  saranno
effettuati in una valuta  liberamente  convertibile,  senza  indebito
ritardo e, in ogni caso, entro due mesi  successivi  all'espletamento
di tutte le procedure stabilite dai  regolamenti  sul  cambio  estero
della Parte Contraente, nel  cui  territorio  gli  investimenti  sono
stati effettuati, al tasso di  cambio  prevalente,  applicabile  alla
data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto,  ad
eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3  dell'Articolo  V,
relativo al tasso di cambio applicabile in caso di  nazionalizzazione
o di esproprio.