Art. 6 
 
Violazione  degli  obblighi   sui   materiali   pericolosi   di   cui
            all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013 
 
  1. L'armatore che viola gli obblighi  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a
euro 50.000.