Art. 2 
 
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture  sanitarie
                    che ospitano reparti COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020: 
    a) nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e
l'elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all'articolo  3,
comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco  puo'
nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di
continuita'  assistenziale   regionale   (USCAR),   designati   dalla
competente azienda sanitaria locale,  ovvero,  in  subordine,  previa
attivazione dell'autorita' competente, soggetti  iscritti  all'elenco
dei volontari di protezione civile che sono elettori del  comune.  La
nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  composti
anch'essi  da  personale  delle  Unita'   speciali   di   continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designati dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,  2  e
3, compresi i volontari di cui al comma 2,  spetta  l'onorario  fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
  5. Ai volontari  di  cui  al  comma  2,  oltre  all'onorario  fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Ai
relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  a
valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili
sul «Fondo per le emergenze nazionali» di  cui  all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.