Art. 4 
 
               Disposizioni in materia di ballottaggio 
 
  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20  aprile  2020,
n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno  2020,  n.
59, dopo la  parola  «circoscrizionali.»  e'  inserito,  il  seguente
periodo: 
  «Lo   scrutinio   relativo   ai    ballottaggi    delle    elezioni
amministrative, in caso di coincidenza con  il  ballottaggio  per  le
elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.».