Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 
  2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: 
    a) diritto amministrativo; 
    b) contabilita' di stato. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a) diritto costituzionale; 
    b)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento; 
    c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare
riferimento  ai  principali  istituti  disciplinati   negli   accordi
sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).