Art. 6 
 
       Modifiche al codice penale in materia di procedibilita' 
 
  1. All'articolo 581,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le  seguenti:
«salvo che ricorra la circostanza aggravante  prevista  dall'articolo
61, numero 11-octies),». 
  2. All'articolo 582, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: «previste negli articoli» sono  inserite  le  seguenti:  «61,
numero 11-octies),». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 581, prima  comma,  del
          codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno,  se
          dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella  mente,
          e' punito,  a  querela  della  persona  offesa,  salvo  che
          ricorra la circostanza aggravante  prevista  dall'art.  61,
          numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa fino a euro 309. 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo dell'art. 582, secondo comma, del
          codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Omissis 
                Se la malattia ha una durata non superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583  e  585,
          ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e  nell'ultima
          parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
          persona offesa.»