Articolo 14 Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o piu' Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere risolta mediante negoziazione, dovra' essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato, salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.