(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                              Modifiche 
 
    1. Ogni Membro che intende proporre una modifica  della  presente
Convenzione e  dei  suoi  Protocolli  dovra'  notificare  la  propria
proposta al Direttore Generale. Il  Direttore  Generale  trasmettera'
tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un  periodo
di almeno tre  mesi,  il  presidente  convochera'  una  riunione  del
Consiglio nella quale si valutera'  se  adottare  e  raccomandare  la
modifica ai Membri. 
    2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio  entreranno
in vigore per tutti i Membri dopo  che  tutti  i  Membri  li  avranno
accettati in conformita' con le normative nazionali.  Tali  modifiche
entreranno in vigore trenta giorni  dopo  che  l'ultima  notifica  di
accettazione  della  modifica  proposta  sia   stata   ricevuta   dal
depositario.