Articolo 15 Modifiche 1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovra' notificare la propria proposta al Direttore Generale. Il Direttore Generale trasmettera' tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un periodo di almeno tre mesi, il presidente convochera' una riunione del Consiglio nella quale si valutera' se adottare e raccomandare la modifica ai Membri. 2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri li avranno accettati in conformita' con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l'ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario.