Articolo 8 Consiglio 1. Il Consiglio e' l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali e' il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti. 2. Il Consiglio e' responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avra' tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilita'. 3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio: (a) nomina il Direttore Generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformita' con il Regolamento del Personale; (b) approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonche' l'accesso a SKA e ai suoi dati; (c) approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attivita' finanziaria; (d) nomina i revisori dei conti; (e) approva e pubblica i bilanci annuali certificati; (f) approva e pubblica le relazioni annuali; e (g) adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il funzionamento di SKAO. 4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio e' richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum. 5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indicazione. 6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione. 7. Nel determinare l'unanimita' o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, non si terra' conto del Membro che e' assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto. 8. La scelta del Paese Sede e di ciascun Paese Ospitante potra' essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, con un voto unanime del Consiglio. 9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario. 10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento Interno. 11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per piu' di due volte. 12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformita' con il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunira' nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno. 13. Il Consiglio istituira' un Comitato Finanziario nel quale ogni Membro e' rappresentato. Il Consiglio istituira' tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati.