Articolo 3 I locali 1. I Locali sono inviolabili. Chiunque abbia libero accesso in virtu' di una qualsiasi disposizione legale non puo' esercitare tale autorita' nei confronti dei locali, a meno che non sia stato autorizzato dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali nominato dal Direttore Generale e che agisce per conto del Direttore Generale. 2. Tale permesso puo' essere presunto in caso di incendio o altre emergenze che richiedano un'azione protettiva immediata. Chiunque sia entrato nei Locali con presunto permesso del Direttore Generale o del Responsabile dei Locali, deve lasciare immediatamente i locali se richiesto dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali. 3. Il Direttore Generale notifica a ciascuno Stato Membro interessato i nomi dei Responsabili dei Locali situati nella sua giurisdizione. 4. Lo SKAO non consente che i suoi Locali siano utilizzati per attivita' illecite o fungano da rifugio o da asilo per chiunque stia affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in uno Stato Membro. 5. Gli Archivi ovunque situati e da chiunque custoditi sono sempre inviolabili.