(Allegato A-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                              I locali 
 
    1. I Locali sono inviolabili. Chiunque abbia  libero  accesso  in
virtu' di una qualsiasi disposizione legale non puo' esercitare  tale
autorita' nei  confronti  dei  locali,  a  meno  che  non  sia  stato
autorizzato dal Direttore Generale  o  dal  Responsabile  dei  Locali
nominato dal Direttore Generale e che agisce per conto del  Direttore
Generale. 
    2. Tale permesso puo' essere presunto in caso di incendio o altre
emergenze che richiedano un'azione protettiva immediata. Chiunque sia
entrato nei Locali con presunto permesso del Direttore Generale o del
Responsabile dei Locali, deve lasciare  immediatamente  i  locali  se
richiesto dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali. 
    3.  Il  Direttore  Generale  notifica  a  ciascuno  Stato  Membro
interessato i nomi dei Responsabili  dei  Locali  situati  nella  sua
giurisdizione. 
    4. Lo SKAO non consente che i suoi Locali  siano  utilizzati  per
attivita' illecite o fungano da rifugio o da asilo per chiunque  stia
affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in  uno  Stato
Membro. 
    5. Gli Archivi ovunque  situati  e  da  chiunque  custoditi  sono
sempre inviolabili.