Articolo 7 Privilegi e immunita' del Personale, compreso il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale e tutto il personale che svolge le sue funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della sua famiglia, eccetto il caso in cui l'immunita' sia stata revocata dall'autorita' competente di cui all'Articolo 11, gode dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con SKAO. Questa immunita' non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato; (b) le stesse esenzioni dalle misure che limitano l'immigrazione e dalla registrazione governativa degli stranieri che sono generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) esenzione dal servizio pubblico obbligatorio; (d) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio della loro funzione nell'ambito delle Attivita' Ufficiali dello SKAO; (e) gli stipendi e gli emolumenti, ma non le pensioni e le rendite vitalizie, corrisposti dallo SKAO al suo Direttore Generale e al Personale in relazione al loro servizio attivo con SKAO sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito; (f) nel caso in cui lo SKAO costituisca un proprio regime di previdenza sociale, il suo Direttore Generale e il Personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale nazionali e non hanno diritto a tali benefici, previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e (g) il diritto di importare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore) al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni, di esportare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali, nel rispetto in entrambi i casi delle condizioni che regolano la cessione di beni importati in esenzione nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati Membri alle importazioni e alle esportazioni. 2. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i privilegi e le immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g) ai propri cittadini o residenti permanenti.