(Allegato B-art. 4)
                             Articolo 4 
 
         Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento 
 
    1. Il Consiglio, se necessario, puo' procedere  a  revisioni  dei
piani di finanziamento ai fini dell'emendamento,  conformemente  alle
regole finanziarie. 
    2. Il Consiglio, all'unanimita',  puo'  modificare  un  piano  di
finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data  di  scadenza
del relativo piano di finanziamento. 
    3. Il Consiglio, all'unanimita', puo' aggiungere nuovi  Membri  e
Membri Associati a un programma di finanziamento, secondo  i  termini
prescritti. 
    4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento puo'
comportare una modifica dei contributi finanziari che  devono  essere
apportati da qualsiasi Membro o Membro Associato, se  non  concordato
diversamente da tale Membro o Membro Associato.