Articolo 5 Partecipazione al progetto 1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione, le norme e i regolamenti concernenti le quote di partecipazione al progetto sono approvati con decisione del Consiglio. 2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri e dai Membri Associati alle operazioni, che comprende i costi per le operazioni, gli ammodernamenti e la dismissione, e' pari alla proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I contributi finanziari che causano la disuguaglianza della quota proporzionale per la costruzione e le operazioni e le relative modalita' di erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo se approvati dal Consiglio.