Articolo 6 Approvazione dei bilanci 1. Per l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio e' necessaria una doppia maggioranza. 2. Si definisce doppia maggioranza quando la stessa decisione viene approvata sia a maggioranza di due terzi in base al voto ponderato, che a maggioranza di due terzi in base al numero di delegati presenti e votanti. 3. Il voto ponderato e' definito come l'uso dei diritti di voto di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto e' determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun Membro, come prescritto nel Programma di finanziamento.