(Allegato) (parte 2)
    2. Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi  che
comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la 
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il 
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere 
definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i
soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate». 
    All'articolo 62: 
      al comma 1: 
        al  capoverso  2-ter,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «o
modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e  parti  di
impianto o di demolizione di  strutture  civili  qualora  relativi  a
singole sezioni di centrali termoelettriche per  le  quali  sia  gia'
intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»; 
        al capoverso 2-quater: 
        alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola:  «300MW»
e' sostituita  dalle  seguenti:  «300  MW»  e  dopo  le  parole:  «in
servizio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  presente
articolo»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  da  esercire  in
combinato o meno con impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati  opere  connesse  ai
predetti  impianti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   e   sono
autorizzati mediante: 
        1) autorizzazione unica  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
province delegate o, per  impianti  con  potenza  termica  installata
superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 
        3)  procedura  abilitativa  semplificata  comunale   di   cui
all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  se
l'impianto di produzione di energia  elettrica  alimentato  da  fonti
rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico
non comporta occupazione di nuove aree»; 
      alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge
esistenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsioni  di  legge
vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» e' inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «dal  parte  del
gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore». 
    Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640) -  1.  Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  del
biometano nel settore dei  trasporti  e  in  coerenza  con  il  Piano
nazionale integrato per l'energia e  il  clima,  sono  attribuite  ad
Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,
n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche,  conseguenti  o  comunque
correlate alle precedenti. 
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come  modificate  ai  sensi
del presente  articolo,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti
connessi allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto  cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8  luglio
1950, n. 640, e 7  giugno  1990,  n.  145,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 
    3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi  e
passivi del soggetto di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro  delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al  decreto  richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato
mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il  capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di  cui
al presente articolo sono coperti  mediante  il  contributo  posto  a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno  1990,
n. 145. 
    4. Le modalita' con cui Acquirente  unico  S.p.a.  acquisisce  le
attivita' di  cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sulla  base  delle  proposte  di  Acquirente  unico  S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in  caso
di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima. 
    5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi  per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base  del  piano
predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro
la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di  gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950,  n.  640.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni  di
cui al presente articolo  prevedendo  l'obbligo  della  tenuta  della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da
esso svolte. 
    6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere  efficacia  le
seguenti disposizioni: 
      a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; 
      b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 
      c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950,  n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145,  qualora  incompatibile  con  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
    Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni  annui  per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1.
All'articolo 11-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Al fine di garantire la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente". 
    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 63: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno
decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo»; 
      al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite  dalle
seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, privilegiando  soluzioni  di  rinaturazione  e  ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela
della biodiversita'»; 
      al comma  3,  le  parole:  «e'  adottato  previa  intesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' adottato di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
parere dell'Autorita' di  bacino  distrettuale  competente  e  previa
intesa»; 
      al comma 6, al primo periodo, le  parole:  «e  50  milioni  per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole  forestali  nel  riparto»  sono
sostituite dalle seguenti:  «risorse  assegnate  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto». 
    Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: 
    «Art.  63-bis.  (Semplificazione  per  la  gestione  dei  rifiuti
sanitari) - 1. All'articolo 30-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n.  40,  le  parole:  "fino  a  trenta  giorni  dopo  la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono
soppresse». 
    All'articolo 64: 
      al comma 1, lettera a), le  parole:  «cicli  industriali»  sono
sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»; 
      al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «nel  limite  di   impegni
assumibile  fissato  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti  di
impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e  le
parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
termini e alle condizioni»; 
      al comma 5, le parole: «con il decreto di cui  all'articolo  1,
comma 88, terzo periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole:
«con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite
le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento  di  universita'  e
organismi privati di ricerca"». 
    Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e  di
semplificazione)  -  1.  Al  fine  di  far   fronte   alle   esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19  ed
alle problematiche connesse all'incremento  di  domanda  dei  servizi
erogati dalle pubbliche  amministrazioni  o  dai  soggetti  abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria
e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal  regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre
2004, n.  329,  i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi
capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
dati delle attrezzature ancora da sottoporre a  verifica  tramite  la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla  data  della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 
    2. Al fine di garantire la pronta effettuazione  delle  procedure
di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto  dei
Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei
medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³. 
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato
sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica
relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi
precedenti. 
    Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni  del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».