Art. 2 
 
 
   Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2020-2021,  in  considerazione   delle
eccezionali  esigenze  organizzative  necessarie  ad  assicurare   il
regolare svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti
direttamente dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  nonche'  per
l'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla   prevenzione   e   al
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di
lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo,
scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di
comuni, ferma restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  e
il rispetto dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai
revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni
finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.