Art. 2 
 
                         Numero dei senatori 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e'  sostituita
dalla seguente: «duecento» e la parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattro»; 
    b) al terzo comma, dopo la parola:  «Regione»  sono  inserite  le
seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»; 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
    «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome,
previa applicazione  delle  disposizioni  del  precedente  comma,  si
effettua  in  proporzione  alla  loro  popolazione,   quale   risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei  quozienti  interi  e
dei piu' alti resti». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 della  Costituzione,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 57. 
                Il  Senato  della  Repubblica  e'   eletto   a   base
          regionale, salvi  i  seggi  assegnati  alla  circoscrizione
          Estero. 
                Il numero  dei  senatori  elettivi  e'  di  duecento,
          quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
                Nessuna Regione o Provincia autonoma  puo'  avere  un
          numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la
          Valle d'Aosta uno. 
              La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le  Province
          autonome,  previa  applicazione  delle   disposizioni   del
          precedente comma, si  effettua  in  proporzione  alla  loro
          popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
          sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»