(Convenzione-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di: 
    a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche  e  giuridiche
relative  al  mercurio  e  ai  composti  di  mercurio,  ivi  comprese
informazioni  tossicologiche,  ecotossicologiche  e   relative   alla
sicurezza; 
    b)  informazioni   sulla   riduzione   o   l'eliminazione   della
produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di
mercurio e di composti del mercurio; 
    c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed  economicamente
valide ai: 
      i) prodotti con aggiunta di mercurio, 
      ii) processi produttivi in cui vengono  utilizzati  mercurio  o
composti di mercurio, e 
      iii) le attivita' e processi che producono emissioni o  rilasci
di mercurio o di composti di mercurio; 
    ivi comprese le informazioni sui  rischi  sanitari  e  ambientali
nonche'  i  costi  economici  e  sociali  ed  i  benefici   di   tali
alternative; e 
    d) dati  epidemiologici  concernenti  gli  impatti  sulla  salute
derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in
stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e
altre organizzazioni competenti, ove opportuno. 
  2. Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al  paragrafo
1, direttamente, tramite il Segretariato,  o  in  collaborazione  con
altre  organizzazioni  competenti,  compresi  i  segretariati   delle
convenzioni relative alle sostanze chimiche  e  ai  rifiuti,  se  del
caso. 
  3. Il Segretariato  agevola  la  cooperazione  per  lo  scambio  di
informazioni  di  cui   al   presente   articolo,   cosi'   come   la
collaborazione  con  le   organizzazioni   competenti,   compresi   i
segretariati  degli  accordi  multilaterali  sull'ambiente  ed  altre
iniziative internazionali.  In  aggiunta  alle  informazioni  fornite
dalle Parti, queste informazioni  devono  includere  le  informazioni
provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e
dalle istituzioni  nazionali  e  internazionali  con  competenze  nel
settore del mercurio. 
  4. Ciascuna Parte designa un punto di  contatto  nazionale  per  lo
scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche
in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo
3. 
  5. Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate
le informazioni sulla  salute  e  sulla  sicurezza  delle  persone  e
dell'ambiente.  Le  Parti  che  procedono  allo  scambio   di   altre
informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono  la
tutela delle  informazioni  riservate  secondo  quanto  stabilito  di
comune accordo.