(Convenzione-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
     Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico 
 
  1. Ciascuna Parte, nei  limiti  delle  sue  capacita',  promuove  e
facilita: 
    a) la  messa  a  disposizione  del  pubblico  delle  informazioni
disponibili concernenti: 
      i) l'impatto ambientale e  sulla  salute  del  mercurio  e  dei
composti di mercurio; 
      ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti; 
      iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17; 
      iv) i risultati delle proprie attivita' di ricerca, sviluppo  e
monitoraggio di cui all'articolo 19, e 
      v) le attivita' per adempiere i propri obblighi derivanti dalla
presente Convenzione; 
    b)  l'educazione,  la  formazione  e  la  sensibilizzazione   del
pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione  al  mercurio  ed  ai
composti  di  mercurio  sulla  salute  umana   e   sull'ambiente   in
collaborazione con le pertinenti  organizzazioni  intergovernative  e
non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno. 
  2. Ciascuna Parte utilizza  i  meccanismi  esistenti  o  valuta  la
possibilita' di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri  dei
rilasci e dei trasferimenti  di  inquinanti,  se  del  caso,  per  la
raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle  quantita'
annue di mercurio e di  composti  di  mercurio  che  vengono  emessi,
rilasciati o smaltiti tramite le attivita' umane.