(Convenzione-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini della presente convenzione: 
    a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale  e  su  piccola
scala»,  si  intende  l'estrazione  dell'oro  effettuata  da  singoli
individui o piccole imprese con investimenti di  capitale  ridotti  e
una produzione limitata; 
    b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le  tecniche
piu' efficaci per  prevenire  e,  qualora  cio'  non  sia  possibile,
ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua  e
nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci  sull'ambiente  nel
suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per
una determinata Parte o in relazione ad  un  impianto  specifico  nel
territorio di tale Parte. In questo contesto: 
      i) per «migliori» si intendono le tecniche  piu'  efficaci  per
ottenere un elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
complesso, 
      ii) per tecniche «disponibili» si intendono,  in  relazione  ad
una determinata 
       Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte,
quelle tecniche messe a  punto  su  una  scala  tale  da  consentirne
l'applicazione in  un  rilevante  settore  industriale  a  condizioni
economiche e tecniche sostenibili, tenendo  conto  dei  costi  e  dei
benefici, indipendentemente  dal  fatto  che  queste  tecniche  siano
utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione
che siano accessibili al gestore dell'impianto come  stabilito  dalla
Parte in questione, e 
      iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie  utilizzate,  le
pratiche operative e  le  modalita'  di  progettazione,  costruzione,
manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti; 
    c) per «migliori pratiche ambientali», si intende  l'applicazione
della combinazione piu' adeguata di strategie e misure  di  controllo
ambientale; 
    d) per «mercurio» si intende il mercurio  elementare  (Hg(0),  n.
CAS 7439-97-6); 
    e) per «composto di  mercurio»,  si  intende  qualsiasi  sostanza
costituita da atomi di mercurio e  da  uno  o  piu'  atomi  di  altri
elementi chimici, che puo' essere separata in componenti diversi solo
mediante reazioni chimiche; 
    f) per  «prodotto  con  aggiunta  di  mercurio»,  si  intende  un
prodotto o un componente di  prodotto  che  contiene  mercurio  o  un
composto di mercurio aggiunto intenzionalmente; 
    g) per «Parte», si intende  uno  Stato  o  un'organizzazione  per
l'integrazione economica regionale  che  abbia  accettato  di  essere
vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione e'
in vigore; 
    h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti
che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione  delle
Parti; 
    i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende  l'attivita'
di  estrazione  in  cui  il  mercurio  e'  il  principale   materiale
ricercato; 
    j) per «organizzazione per l'integrazione  economica  regionale»,
si intende qualsiasi organizzazione costituita da  Stati  sovrani  di
una  determinata  regione,  alla  quale  gli  Stati  membri   abbiano
conferito  competenze  nelle  materie  disciplinate  dalla   presente
Convenzione e che sia stata  debitamente  autorizzata,  conformemente
alla proprie procedure interne, a firmare,  ratificare,  accettare  o
approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e 
    k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad  opera
di una Parte, di mercurio o composti di mercurio  conformemente  alla
presente Convenzione, tra cui, ma non  solo,  gli  usi  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7.