(Allegato E Parte I-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
  1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di
un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve
la notifica dell'arbitrato, l'altra parte puo' informare al  riguardo
il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente
del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. 
  2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia  designato
entro due mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il  segretario
generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla
designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.