(Allegato E Parte II-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
  Le  parti  della  controversia  cooperano  con  la  commissione  di
conciliazione.  In  particolare  si  adoperano  per   soddisfare   le
richieste  della  commissione  in  relazione  alla  trasmissione   di
materiale  scritto,  alla  fornitura  dei  mezzi  di  prova  ed  alla
partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri  della
commissione di conciliazione  hanno  l'obbligo  di  salvaguardare  il
carattere  riservato   di   ogni   informazione   ottenuta   in   via
confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.