Articolo IV: Giurisdizione 1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato di origine, per quanto riguarda i: a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.