(Accordo-art. IV)
Articolo IV: Giurisdizione 
 
    1. Le  Autorita'  dello  Stato  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 
    2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato di origine hanno il diritto
di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui  membri
delle proprie Forze Armate e sul  personale  civile,  laddove  questo
ultimo sia soggetto alla legislazione dello  Stato  di  origine,  per
quanto riguarda i: 
      a. reati che minacciano la  sicurezza  o  i  beni  dello  Stato
inviante; 
      b. reati risultanti da qualsiasi  atto  o  omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con
il servizio.