(Accordo quadro-art. 1)
 
                           ACCORDO QUADRO 
 
tra L'unione  europea  e  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e
                       l'Australia, dall'altra 
 
  L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», 
  e 
  IL REGNO DEL BELGIO, 
  LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
  LA REPUBBLICA CECA, 
  IL REGNO DI DANIMARCA, 
  LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
  L'IRLANDA, 
  LA REPUBBLICA ELLENICA, 
  IL REGNO DI SPAGNA, 
  LA REPUBBLICA FRANCESE, 
  LA REPUBBLICA DI CROAZIA, 
  LA REPUBBLICA ITALIANA, 
  LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
  LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
  LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
  IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
  L'UNGHERIA, 
  LA REPUBBLICA DI MALTA, 
  IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
  LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
  LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
  LA ROMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
  LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
  LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
  IL REGNO DI SVEZIA, 
  IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
  Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli  Stati
membri», 
  da una parte, e 
  L'AUSTRALIA 
  dall'altra, 
  in seguito denominati «le parti», 
  CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici
e economici che le uniscono; 
  ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti  nello  sviluppo  delle
loro  relazioni,  reciprocamente  vantaggiose  e  di  lunga   durata,
attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle  relazioni
tra  l'Unione  europea  e  l'Australia,  del  26   giugno   1997,   e
l'attuazione del programma di cooperazione del 2003; 
  RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata  cooperazione  tra
l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di
partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008; 
  RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi
della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni
Unite; 
  RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici  e
i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei  diritti
dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali  in  materia
di diritti umani, nonche' i principi dello Stato  di  diritto  e  del
buon governo; 
  SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza
di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo; 
  ESPRIMENDO la comune volonta'  di  elevare  le  loro  relazioni  al
livello di un partenariato rafforzato; 
  CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare  il  dialogo
politico e la cooperazione; 
  DETERMINATE  a  consolidare,  approfondire   e   diversificare   la
cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale,
regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; 
  ESPRIMENDO il loro  impegno  a  creare  un  ambiente  favorevole  a
maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali; 
  AFFERMANDO la volonta' di rafforzare la  cooperazione  nel  settore
della giustizia, liberta' e sicurezza; 
  RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei
settori   dell'istruzione,   della   cultura,   della    ricerca    e
dell'innovazione; 
  ESPRIMENDO il loro impegno a  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile
nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; 
  BASANDOSI  sugli  accordi  conclusi  tra  l'Unione  e  l'Australia,
segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore  vinicolo,
sicurezza delle informazioni classificate, procedure  di  valutazione
della conformita' per i prodotti industriali e scambio  di  dati  dei
passeggeri aerei; 
  PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui  le  parti  decidano,
nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici  nel
settore della liberta', sicurezza  e  giustizia  che  debbano  essere
conclusi dall'Unione  a  norma  della  parte  terza,  titolo  V,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  le  disposizioni  di
tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno  Unito  e/o
l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito  e/o
all'Irlanda  per  quanto  concerne  le  loro   rispettive   relazioni
bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che  tali  accordi
sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in  quanto
parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla  posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di  liberta',
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e  al
trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea.   Analogamente,
eventuali successive misure interne all'Unione che  dovessero  essere
adottate a norma del summenzionato titolo V al  fine  di  attuare  il
presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o  per
l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il  desiderio
di partecipare a tali misure o di accettarle in  conformita'  con  il
protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri  accordi  o  tali
successive misure interne dell'Unione rientrerebbero  nell'ambito  di
applicazione del protocollo n. 22 sulla  posizione  della  Danimarca,
allegato ai suddetti trattati, 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
 
                       Finalita' dell'accordo 
 
  1.L'accordo persegue le seguenti finalita': 
  a) istituire un partenariato rafforzato tra le parti; 
  b) fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in
un'ampia gamma di settori di interesse reciproco; 
  c) rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare  soluzioni  per
rispondere alle sfide mondiali e regionali. 
  2.In  tale  contesto,  le  parti  ribadiscono  il  loro  impegno  a
intensificare il dialogo politico ad alto  livello  e  riaffermano  i
valori condivisi  e  i  principi  comuni  che  sottendono  alle  loro
relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.