ACCORDO QUADRO tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», da una parte, e L'AUSTRALIA dall'altra, in seguito denominati «le parti», CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono; ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003; RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e del buon governo; SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo; ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato; CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione; DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali; AFFERMANDO la volonta' di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza; RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione; ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformita' per i prodotti industriali e scambio di dati dei passeggeri aerei; PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalita' dell'accordo 1.L'accordo persegue le seguenti finalita': a) istituire un partenariato rafforzato tra le parti; b) fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco; c) rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. 2.In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.