(Accordo quadro-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
Cooperazione   nell'ambito   delle   organizzazioni    regionali    e
                           internazionali 
 
  Le parti si impegnano a  cooperare,  mediante  la  condivisione  di
opinioni  e,  ove  opportuno,  il  coordinamento   delle   rispettive
posizioni   nell'ambito   delle   organizzazioni   e   dei   consessi
internazionali e regionali, tra cui  l'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione  mondiale  del
commercio («OMC»), il gruppo dei venti («G 20»), il Consiglio per  la
stabilita' finanziaria («FSB»), l'Organizzazione per la  cooperazione
e lo sviluppo economico («OCSE»), il Gruppo della Banca mondiale e le
banche  di  sviluppo  regionali,  l'Asia-Europe   Meeting   («ASEM»),
l'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa
(«OSCE»), il Forum regionale dell'ASEAN («ARF»), il Forum delle isole
del Pacifico («PIF») e il Segretariato della Comunita' del Pacifico.