Articolo 12 Sviluppo 1.Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita economica sostenibile e alla riduzione della poverta', rafforzando la cooperazione in materia di sviluppo internazionale e promuovendo l'efficacia in materia di aiuti e sviluppo, con particolare attenzione all'attuazione a livello nazionale. 2.Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attivita' di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza. 3.A tale scopo, le parti convengono: a) di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo sviluppo; b) di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive posizioni su questioni relative allo sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile ai fini dello sviluppo umano; c) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, se del caso, coordinare il loro impegno a livello di paesi specifici per aumentare il loro contributo alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della poverta' attraverso la promozione delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando la divisione del lavoro e l'efficacia sul campo; d) di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalita' concordate congiuntamente.