(Accordo quadro-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                              Sviluppo 
 
  1.Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita
economica sostenibile e alla riduzione della poverta', rafforzando la
cooperazione in materia  di  sviluppo  internazionale  e  promuovendo
l'efficacia  in  materia  di  aiuti  e  sviluppo,   con   particolare
attenzione all'attuazione a livello nazionale. 
  2.Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire
che le attivita' di sviluppo  abbiano  maggiore  impatto,  portata  e
influenza. 3.A tale scopo, le parti convengono: 
  a) di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo
sviluppo; 
  b) di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive
posizioni su questioni relative allo sviluppo nei consessi  regionali
e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e  sostenibile
ai fini dello sviluppo umano; 
  c) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi  di  sviluppo
e, se del caso,  coordinare  il  loro  impegno  a  livello  di  paesi
specifici per aumentare il loro contributo  alla  crescita  economica
sostenibile e alla riduzione della poverta' attraverso la  promozione
delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando  la  divisione
del lavoro e l'efficacia sul campo; 
  d) di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per  conto
dell'altra parte, basandosi su modalita' concordate congiuntamente.