Articolo 16 Investimenti Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di: a) migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti; b) esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti; c) promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.