(Accordo quadro-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
                            Investimenti 
 
  Attraverso il dialogo, le parti promuovono un  contesto  stabile  e
favorevole agli investimenti bilaterali al fine di: 
  a) migliorare  la  comprensione  reciproca  e  la  cooperazione  in
materia di investimenti; 
  b) esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti; 
  c) promuovere regole stabili, trasparenti,  non  discriminatorie  e
aperte applicabili agli investitori, fatti salvi  gli  impegni  delle
parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali  e  gli  altri
obblighi internazionali.