Articolo 18 Ostacoli tecnici agli scambi 1.Le parti concordano che la maggiore compatibilita' tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e' una condizione essenziale per agevolare gli scambi. 2.Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita', certificati e marchi di conformita' tra la Comunita' europea e l'Australia.