(Accordo quadro-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                    Ostacoli tecnici agli scambi 
 
  1.Le parti concordano che la  maggiore  compatibilita'  tra  norme,
regolamenti tecnici e procedure di valutazione della  conformita'  e'
una condizione essenziale per agevolare gli scambi. 
  2.Le parti riconoscono il loro interesse reciproco  a  ridurre  gli
ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel
quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e  tramite
l'accordo sul reciproco  riconoscimento  in  materia  di  valutazione
della  conformita',  certificati  e  marchi  di  conformita'  tra  la
Comunita' europea e l'Australia.