(Accordo quadro-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
                    Fondamenti della cooperazione 
 
  1.Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni  strategiche  e
di intensificare la cooperazione a livello  bilaterale,  regionale  e
mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni. 
  2.Le parti confermano il  loro  impegno  a  rispettare  i  principi
democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali e lo Stato di
diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti  umani  e
delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione  universale
dei diritti dell'uomo  -  quali  espressi  nel  Patto  internazionale
relativo ai diritti civili e  politici  e  nel  Patto  internazionale
relativo ai  diritti  economici,  sociali  e  culturali  e  in  altri
pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti  umani  che
le parti hanno ratificato o ai quali  hanno  aderito  -  nonche'  dei
principi dello Stato  di  diritto  costituisce  il  fondamento  delle
politiche  interne  e  internazionali  delle  parti  e  un   elemento
essenziale del presente accordo. 
  3.Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della  Carta
delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti. 
  4.Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno  sviluppo  e  una
crescita  economica  sostenibili,  contribuendo  agli  obiettivi   di
sviluppo  convenuti  a  livello  internazionale  e   cooperando   per
affrontare le sfide  ambientali  mondiali,  compreso  il  cambiamento
climatico. 
  5.Le parti sottolineano l'impegno comune  a  favore  del  carattere
globale delle loro relazioni  bilaterali  e  del  mantenimento  della
coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo. 
  6.L'attuazione del presente  accordo  si  fonda  sui  principi  del
dialogo, del rispetto  reciproco,  del  partenariato  paritario,  del
consenso e del rispetto del diritto internazionale.