Articolo 20 Dogane Le parti cooperano su base bilaterale e multilaterale nell'ambito del settore doganale, ferme restando le rispettive legislazioni. A tal fine, esse si impegnano in particolare a condividere le esperienze ed esaminano le possibilita' di semplificare le procedure doganali, garantire la trasparenza e rafforzare la cooperazione in settori quali l'agevolazione degli scambi, la protezione e la sicurezza del commercio internazionale e la lotta contro le frodi doganali.