(Accordo quadro-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
  1.Le parti ribadiscono  il  valore  dei  loro  diritti  e  obblighi
inerenti alla proprieta' intellettuale,  in  particolare  al  diritto
d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche,
ai disegni e modelli industriali, alle privative e  ai  brevetti  per
ritrovati vegetali, e al  loro  rispetto,  in  conformita'  dei  piu'
elevati standard internazionali cui le  parti  hanno  rispettivamente
aderito. 
  2.Le parti convengono  di  scambiarsi  informazioni  e  condividere
esperienze  su  questioni  in  materia  di  proprieta'  intellettuale
relative all'amministrazione,  alla  protezione  e  al  rispetto  dei
diritti di proprieta' intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme  di
cooperazione.