Articolo 21 Proprieta' intellettuale 1.Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformita' dei piu' elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito. 2.Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprieta' intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.