Articolo 24 Servizi finanziari Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.