(Accordo quadro-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                         Servizi finanziari 
 
  Per quanto riguarda i servizi finanziari, le  parti  convengono  di
mantenere uno  scambio  di  informazioni  ed  esperienze  riguardo  i
rispettivi contesti normativi e di  vigilanza,  e  di  rafforzare  la
cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di  revisione
dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario  e
assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.