(Accordo quadro-art. 27)
 
                             Articolo 27 
 
                            Materie prime 
 
  1.Le parti riconoscono che un approccio trasparente  e  basato  sul
mercato e' la via migliore per creare  un  ambiente  favorevole  agli
investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime e  per
promuoverne una distribuzione e un uso efficienti. 
  2.Tenendo  conto  delle  rispettive  politiche  e  dei   rispettivi
obiettivi economici e nell'intento di incentivare  il  commercio,  le
parti  convengono  di  rafforzare  la  cooperazione  sulle  questioni
relative alle materie prime al fine di rafforzare il quadro normativo
per il commercio delle materie prime e di promuovere  la  trasparenza
nei mercati mondiali delle materie prime. 
  3.Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio: 
  a)  le  questioni  dell'offerta  e  della  domanda,  il   commercio
bilaterale e gli investimenti, come pure altre materie  di  interesse
derivanti dal commercio internazionale; 
  b) i quadri normativi delle parti; 
  c)  le  buone  pratiche  in  relazione  allo  sviluppo  sostenibile
dell'industria  mineraria,  comprese  la   politica   mineraria,   le
procedure  per  il  rilascio  delle  licenze  e   la   pianificazione
territoriale. 
  4.Le  parti  coopereranno  mediante   il   dialogo   bilaterale   o
nell'ambito delle pertinenti strutture o  istituzioni  internazionali
multilaterali.