(Accordo quadro-art. 28)
 
                             Articolo 28 
 
                  Commercio e sviluppo sostenibile 
 
  1.Le parti riaffermano il loro impegno nel promuovere  lo  sviluppo
del commercio e degli investimenti internazionali  in  modo  tale  da
contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo   di   uno   sviluppo
sostenibile, e per garantire che questo  obiettivo  sia  raggiunto  a
ogni livello delle loro relazioni economiche. 
  2.Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto  di  fissare  i
loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro  e
di adottare o  modificare  le  pertinenti  politiche  e  disposizioni
legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione  alle
norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 
  3.Le parti riconoscono inoltre che non  e'  opportuno  incoraggiare
gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare  i
livelli di protezione offerti dalla legislazione interna  in  materia
di ambiente o di lavoro. 
  4.Le  parti  procedono  allo  scambio  di   informazioni   e   alla
condivisione  di  esperienze  sulle  iniziative  volte  a  promuovere
coerenza e reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali
e  ambientali,  compresi  gli  aspetti  di  cui  al  titolo  VIII,  e
rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni legate
allo sviluppo sostenibile che potrebbero  sorgere  nel  quadro  delle
relazioni commerciali.