Articolo 29 Cooperazione tra imprese 1.Le parti incoraggiano relazioni piu' solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e attivita' che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM. 2.Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro: a) incentivi per il trasferimento di tecnologie; b) lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti; c) la promozione della responsabilita' sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato; d) lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformita'. 3.Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi e degli investimenti.