(Accordo quadro-art. 29)
 
                             Articolo 29 
 
                      Cooperazione tra imprese 
 
  1.Le parti incoraggiano relazioni piu' solide tra le imprese e  tra
governo e  imprese  attraverso  visite  reciproche  e  attivita'  che
coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM. 
  2.Questa  cooperazione  mira  in  particolare   a   migliorare   la
competitivita' delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione
puo' comprendere, fra l'altro: 
  a) incentivi per il trasferimento di tecnologie; 
  b) lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti; 
  c)  la  promozione  della  responsabilita'  sociale   d'impresa   e
dell'obbligo di rendere conto del proprio operato; 
  d) lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di  norme  e
di valutazione della conformita'. 
  3.Le parti convengono di agevolare e promuovere  il  dialogo  e  la
cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi
e degli investimenti.