Articolo 3 Dialogo politico 1.Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare. 2.Il dialogo politico ha l'obiettivo di: a) promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali; b) rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilita' di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali. 3.Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme: a) consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario; b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti; c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti; d) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.