(Accordo quadro-art. 32)
 
                             Articolo 32 
 
                      Cooperazione giudiziaria 
 
  1.Le parti  riconoscono  l'importanza  del  diritto  internazionale
privato e della  cooperazione  giuridica  e  giudiziaria  in  materia
civile e  commerciale  per  favorire  un  contesto  che  faciliti  il
commercio e gli investimenti  internazionali  e  la  mobilita'  delle
persone. Le parti convengono  di  rafforzare  la  loro  cooperazione,
anche attraverso la negoziazione, la  ratifica  e  l'applicazione  di
accordi  internazionali,  quali  quelli  adottati  nel  quadro  della
Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. 
  2.Le parti  convengono  di  agevolare  e  incoraggiare  il  ricorso
all'arbitrato per  comporre  le  controversie  civili  e  commerciali
private internazionali  ogniqualvolta  gli  strumenti  internazionali
applicabili lo consentano. 
  3.Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le  parti
si impegnano a migliorare la cooperazione in  materia  di  assistenza
legale reciproca, in base agli strumenti  internazionali  pertinenti.
Possono eventualmente  rientrare  in  questo  impegno  l'adesione  ai
pertinenti strumenti delle Nazioni  Unite  e  la  loro  applicazione,
nonche' il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa  e
la cooperazione tra le autorita' australiane competenti e Eurojust.