(Accordo quadro-art. 33)
 
                             Articolo 33 
 
              Cooperazione nell'attivita' di contrasto 
 
  Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita',
le agenzie e i servizi di contrasto e di  contribuire  a  sventare  e
sconfiggere le minacce costituite  per  entrambe  dalla  criminalita'
transnazionale.  La  cooperazione  puo'  attuarsi  sotto   forma   di
assistenza reciproca nelle  indagini,  di  condivisione  di  tecniche
investigative, di corsi di formazione e di addestramento  comuni  per
gli operatori preposti all'attivita' di contrasto  e  di  ogni  altro
tipo di attivita' congiunta e di assistenza concordato tra le parti.