Articolo 34 Lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale e la corruzione 1.Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, conformemente all'articolo 9. 2.Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. 3.Nel contesto di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, le parti riconoscono l'importanza dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. 4.Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transna-zionale e relativi protocolli aggiuntivi, nonche' di rigorosi ed efficienti meccanismi di revisione. 5.Le parti si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un rigoroso meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della societa' civile.