(Accordo quadro-art. 34)
 
                             Articolo 34 
 
Lotta   contro   il   terrorismo,   la    criminalita'    organizzata
                   transnazionale e la corruzione 
 
  1.Le  parti  convengono  di  cooperare  per  la  prevenzione  e  la
repressione del terrorismo, conformemente all'articolo 9. 
  2.Le parti  ribadiscono  l'impegno  a  cooperare  per  prevenire  e
combattere la criminalita' organizzata, economica e  finanziaria,  la
corruzione, la contraffazione e le  transazioni  illegali  adempiendo
pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore,
compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di  beni  o
fondi derivanti da atti di corruzione. 
  3.Nel contesto di prevenire, accertare,  indagare  e  perseguire  i
reati di terrorismo o i reati  gravi  di  natura  transnazionale,  le
parti riconoscono l'importanza dell'accordo tra  l'Unione  europea  e
l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati  del  codice
di prenotazione dei passeggeri (Passenger Name Record - PNR) da parte
dei vettori  aerei  all'Agenzia  australiana  delle  dogane  e  della
protezione di frontiera. 
  4.Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle  Nazioni
Unite  contro  il  crimine  organizzato  transna-zionale  e  relativi
protocolli aggiuntivi, nonche' di rigorosi ed  efficienti  meccanismi
di revisione. 
  5.Le parti si impegnano inoltre  a  promuovere  l'attuazione  della
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche  mediante
l'applicazione di un rigoroso meccanismo di revisione, tenendo  conto
dei principi  di  trasparenza  e  di  partecipazione  della  societa'
civile.