(Accordo quadro-art. 35)
 
                             Articolo 35 
 
                   Lotta contro le droghe illecite 
 
  1.Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive  competenze,
le  parti  collaborano  per  garantire  un  approccio  equilibrato  e
integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al  minimo
il danno da esse inflitto  a  individui,  famiglie  e  comunita'.  Le
politiche e le azioni in questo settore sono volte  a  rafforzare  le
strutture impegnate nella lotta contro le droghe illecite, a  ridurne
offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze  sanitarie
e  sociali  della  tossicomania  e  a  stimolare  il  recupero  dalla
tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa
a prevenire piu' efficacemente la diversione dei  precursori  chimici
utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e  di  sostanze
psicotrope. 
  2.Le parti collaborano per  smantellare  le  reti  di  criminalita'
transnazionale responsabili del traffico di  droga  anche  scambiando
informazioni e  intelligence,  organizzando  corsi  di  formazione  o
condividendo le migliori pratiche,  comprese  tecniche  investigative
speciali.  Uno  sforzo  particolare  e'   volto   a   combattere   la
penetrazione della criminalita' organizzata nell'economia lecita. 
  3.Le  parti  cooperano  per  affrontare  il  problema  delle  nuove
sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di  informazioni  e
di intelligence, a seconda dei casi.