(Accordo quadro-art. 40)
 
                             Articolo 40 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1.Le parti convengono di cooperare  al  fine  di  garantire  che  i
livelli di protezione dei  dati  personali  siano  in  linea  con  le
pertinenti norme internazionali, tra cui  le  linee  guida  dell'OCSE
sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di
dati personali. 
  2.La cooperazione in materia di protezione dei dati personali  puo'
comprendere, tra  l'altro,  scambi  d'informazioni  e  di  conoscenze
specialistiche. Essa puo' comprendere anche la  cooperazione  tra  le
controparti responsabili della regolamentazione, in  organismi  quali
il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle
informazioni e la rete globale per la protezione della sfera  privata
(Global Privacy Enforcement Network).