Articolo 40 Protezione dei dati personali 1.Le parti convengono di cooperare al fine di garantire che i livelli di protezione dei dati personali siano in linea con le pertinenti norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali. 2.La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche. Essa puo' comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle informazioni e la rete globale per la protezione della sfera privata (Global Privacy Enforcement Network).