Articolo 42 Societa' dell'informazione 1.Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 2.La cooperazione in questo settore puo' incentrarsi, tra l'altro: a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'amministrazione digitale e l'amministrazione trasparente (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione; b) sull'interconnessione e interoperabilita' delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale; c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni; e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale, anche in quanto fattore interno di ostacolo agli scambi.