(Accordo quadro-art. 44)
 
                             Articolo 44 
 
 Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media 
 
  1.Le parti convengono di promuovere una cooperazione  piu'  stretta
nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra  l'altro,
la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 
  2.Le parti cercano inoltre di prendere misure  volte  a  promuovere
gli scambi culturali e a realizzare iniziative  culturali  comuni  di
vario tipo, ricorrendo agli strumenti e  ai  quadri  di  cooperazione
disponibili. 
  3.Le  parti  si  adoperano  per   promuovere   la   mobilita'   dei
professionisti della cultura e delle opere d'arte tra  l'Australia  e
l'Unione e i suoi Stati membri. 
  4.Le  parti  incoraggiano  il   dialogo   interculturale   tra   le
organizzazioni della societa' civile, nonche' tra i loro cittadini. 
  5.Le parti convengono di cooperare  in  particolare  attraverso  il
dialogo  politico  presso  i  consessi   internazionali   competenti,
segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), al  fine  di  perseguire  obiettivi
comuni  e  promuovere  la  diversita'   culturale,   anche   mediante
l'attuazione delle disposizioni della convenzione  dell'UNESCO  sulla
protezione  e  la  promozione  della  diversita'  delle   espressioni
culturali. 
  6.Le parti incoraggiano, sostengono  e  agevolano  gli  scambi,  la
cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i  professionisti  del
settore audiovisivi e media. 
  7.Le  parti  convengono  di  sostenere  la  cooperazione  culturale
nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le  attivita'  della
Fondazione Asia-Europa («ASEF»).