Articolo 47 Protezione civile Le parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi.